(Pubblicata  nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                 Lombardia n. 19 del 9 maggio 2008)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
Modifiche  alla  legge  regionale  28  febbraio  2005,  n.  9  (Nuova
     disciplina del Servizio volontario di vigilanza ecologica)

   1.  Alla  legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 (Nuova disciplina
del  Servizio  volontario  di  vigilanza ecologica) sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a)  alla  lettera  b)  del  comma 3 dell'art. 1, le parole «legge
regionale  24  luglio 1993, n. 22 (Legge regionale sul volontariato)»
sono  sostituite dalle parole «legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1
(Testo  unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di volontariato,
cooperazione sociale, associazionismo e societa' di mutuo soccorso)»;
    b) alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, dopo le parole «emana
direttive»  sono  aggiunte le parole «per definire i requisiti fisici
delle GEV e»;
    c)  alla  lettera  e)  del  comma  1 dell'art. 3, le parole «alle
province» sono sostituite dalle parole «agli enti organizzatori delle
guardie ecologiche volontarie di cui al comma 3»;
    d)  alla  lettera  g)  del  comma 1 dell'art. 3, le parole «dalle
province  e  dagli enti gestori dei parchi regionali» sono sostituite
dalle  parole  «dagli  enti  organizzatori  delle  guardie ecologiche
volontarie di cui al comma 3»;
    e) il comma 2 dell'art. 3 e' sostituito dal seguente:
    «2. Le Province:
     a)  esercitano,  sulla  base  delle  direttive  approvate  dalla
Regione,   funzioni  di  coordinamento  del  servizio  volontario  di
vigilanza   ecologica   nell'intero   territorio   provinciale,   con
particolare  riferimento  alle  forme di cooperazione di cui all'art.
10;
     b)  organizzano  il servizio di vigilanza ecologica ai sensi del
comma 3, lettera c).»;
    f)  la  lettera  b)  del  comma 3 dell'art. 3 e' sostituita dalle
seguenti:
    «b) a raggruppamenti di comuni costituiti preferibilmente in aree
omogenee,  in  particolare caratterizzate dalla presenza di riserve e
monumenti    naturali   regionali,   parchi   locali   di   interesse
sovracomunale e reti ecologiche;
     c) alle province, nel rimanente territorio.»;
    g) il comma 1 dell'art. 4 e' sostituito dal seguente:
    «1. Gli enti organizzatori delle guardie ecologiche volontarie di
cui all'art. 3, comma 3:
     a)  organizzano  i  corsi  di formazione delle aspiranti guardie
ecologiche  volontarie  sulla  base  delle direttive regionali di cui
all'art. 3, comma 1, lettera b);
     b)  conferiscono gli incarichi alle aspiranti guardie ecologiche
volontarie  ed  alle guardie ecologiche onorarie di cui all'art. 11 e
consegnano  loro  i  tesserini  personali  ed i distintivi rilasciati
dalla Regione;
     c)   designano   il  responsabile  del  servizio  volontario  di
vigilanza ecologica;
     d)   approvano  con  periodicita'  annuale  il  programma  delle
attivita'  da  svolgere,  la  relazione  e il rendiconto finale delle
attivita'  svolte  da  presentare  alla  Regione;  la  relazione deve
contenere in particolare sezioni riguardanti:
      1)  i  provvedimenti  di  sospensione, decadenza e revoca degli
incarichi con le relative motivazioni;
      2)  i  nominativi  delle guardie ecologiche trasferite in altro
ente  o da altro ente, in seguito a nullaosta degli enti interessati,
con i relativi decreti;
      3)  l'elenco  aggiornato  al  30  giugno e al 31 dicembre delle
guardie ecologiche in servizio;
      4)  l'elenco  aggiornato  al  30  giugno e al 31 dicembre delle
guardie ecologiche onorarie;
      5)   il   rapporto   sulle  attivita'  svolte  dalla  vigilanza
volontaria   nella   Rete   ecologica  Natura  2000  interessata  dal
territorio di competenza;
     e) assicurano la cooperazione con le autorita' competenti per il
trasferimento  dei dati raccolti e delle rilevazioni effettuate dalle
guardie  ecologiche e per la collaborazione in casi di emergenza o di
disastri di carattere ecologico.»;
    h) la lettera f) del comma 2 dell'art. 4 e' cosi' sostituita:
    «f)  richiede  periodicamente  il  rinnovo della nomina a guardia
giurata e dei tesserini personali; »;
    i) la lettera g) del comma 2 dell'art. 4 e' cosi' sostituita:
    «g)  cura  il  rendiconto  annuale dei fondi, da trasmettere alla
Regione  entro  la  fine  del  mese  di  marzo  dell'anno successivo,
unitamente ad una relazione sull'attivita' svolta; »;
    j) la lettera c) del comma 1 dell'art. 5 e' cosi' sostituita:
    «c)  due  esperti  in  discipline  giuridiche,  di  cui un membro
effettivo e uno supplente; »;
    k) la lettera e) del comma 1 dell'art. 5 e' cosi' sostituita:
    «e)  quattro  funzionari della competente struttura organizzativa
regionale, di cui due membri effettivi e due supplenti, designati dal
dirigente della struttura stessa; »;
    l) il comma 2 dell'art. 6 e' abrogato;
    m)  al  comma  1  dell'art.  7  le  parole «La provincia, sul cui
territorio  ha  sede l'ente organizzatore e su proposta dello stesso»
sono  sostituite  dalle  parole  «L'ente  organizzatore delle guardie
ecologiche volontarie di cui all'art. 3, comma 3,»;
    n)  la  lettera  a)  del comma 1 dell'art. 8, e' sostituita dalla
seguente:
     a)  assicurare almeno quattordici ore di servizio mensili, dando
comunicazione della disponibilita' di giornate e di orari; »;
    o) la lettera d) del comma 1 dell'art. 8 e' cosi' sostituita:
    «d) compilare in modo chiaro e completo i formulari ed i rapporti
di  servizio, nonche' i verbali, facendoli pervenire senza ritardo al
responsabile del servizio dell'ente organizzatore; »;
    p) il comma 1 dell'art. 9 e' sostituito dal seguente:
     «1.  L'ente organizzatore delle guardie ecologiche volontarie di
cui  all'art.  3,  comma 3, deve segnalare al Prefetto competente per
territorio  ogni  irregolarita'  riscontrata  nello  svolgimento  dei
compiti  assegnati  ed  addebitabile  al  comportamento delle guardie
ecologiche  volontarie.  Per la sospensione e la revoca dell'incarico
di cui all'art. 7 e' competente l'ente organizzatore.»;
    q)  alla lettera b) del comma 2 dell'art. 10, le parole «all'art.
41 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla
tutela  delle  acque  dall'inquinamento e recepimento della direttiva
91/271/CEE  concernente  il  trattamento  delle acque reflue urbane e
della  direttiva  91/676/CEE  relativa  alla  protezione  della acque
dall'inquinamento   provocato   dai   nitrati  provenienti  da  fonti
agricole)»  sono  sostituite  dalle parole: «all'art. 115 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)»;
    r) il comma 5 dell'art. 10 e' sostituito dal seguente:
    «5. Le attivita' di cooperazione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono
svolte  sulla base di accordi tra gli enti organizzatori del servizio
volontario  di vigilanza ecologica e gli enti o corpi interessati. Le
province  possono  promuovere accordi quadro per lo svolgimento delle
medesime attivita' di cooperazione.»;
    s) il comma 1 dell'art. 11 e' sostituito dal seguente:
    «1. Le guardie ecologiche volontarie che hanno svolto il servizio
di  vigilanza  ecologica  continuativamente  per  la durata di almeno
dieci  anni  possono  rinunciare  allo  svolgimento  del  servizio  e
richiedere  all'ente  di  appartenenza  la nomina a guardia ecologica
onoraria.»;
    t) il comma 2 dell'art. 11 e' abrogato;
    u) l'art. 12 e' sostituito dal seguente:
    «Art.  12  (Finanziamenti). - 1. I programmi annuali del servizio
volontario di vigilanza ecologica di cui all'art. 4, comma 1, lettera
d),  sono  ammessi al contributo regionale entro i limiti delle spese
autorizzate per i singoli esercizi finanziari.
   2.  Entro  il  31  marzo di ogni anno gli enti organizzatori delle
guardie  ecologiche volontarie di cui all'art. 3, comma 3, presentano
alla  Giunta  regionale  un  dettagliato preventivo di tutte le spese
connesse  con  le  attivita'  programmate,  nonche' il rendiconto dei
finanziamenti dell'anno precedente.
   3.  Nei  successivi  sessanta giorni il dirigente della competente
struttura regionale approva il riparto dei contributi complessivi per
gli  enti  organizzatori  delle  guardie ecologiche volontarie di cui
all'art. 3, comma 3, e stabilisce la quota riservata alla Regione per
gli interventi di propria competenza relativi a:
    a)  corsi  di  aggiornamento  e  specializzazione  delle  guardie
ecologiche,  dei  responsabili  locali  del  servizio  volontario  di
vigilanza ecologica e dei coordinatori provinciali;
    b)  redazione, stampa e acquisto di pubblicazioni specialistiche,
nonche'  di  materiale  divulgativo  a  supporto dell'attivita' delle
guardie ecologiche;
    c)  acquisto  di segni di riconoscimento delle guardie ecologiche
volontarie.».
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione lombarda.
    Milano, 6 maggio 2008
                              FORMIGONI
Approvata  con  deliberazione del consiglio regionale n. VIII/586 del
   22 aprile 2008.